STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

 

 

 UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ

UNITRE

UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ APS

 

SEDE ABBASANTA

 

 

                                                               C.F.  90034690959

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUTO

DELL’ASSOCIAZIONE

 

Approvate dalla

Assemblea Ordinaria dei Soci del 27-02-2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indice

Art. 1 – Denominazione

a)      L’Associazione locale assume la denominazione di UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’- UNITRE-UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA’ APS – SEDE DI ABBASANTA, con sede legale in Via Guiso  sn.

c)      <span style="font-family:" freesans","sans-serif";="" arial="" unicode="" ms""="">L’Associazione ha durata illimitata e la sua forma giuridica è di Associazione non riconosciuta.

Art. 2 – Riconoscimento

a)      La Sede locale, avendo ottenuto in data 08-05-2006  il riconoscimento ufficiale da parte dell’Associazione Nazionale ai sensi dell’art. 5 dello Statuto Nazionale, ne utilizza la denominazione, la sigla e il marchio e si impegna a rispettare i principi dello Statuto stesso.

Art. 3 – Attività di interesse generale e finalità

La Sede locale, quale Associazione di promozione sociale (APS), svolge in via principale ed in favore dei propri associati, loro familiari o terzi le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e precisamente:

a)      organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato di cui all’art 5 lettera i) del CTS

La Sede locale ha come finalità quelle di :

a)    Educare, formare, informare, fare prevenzione nell’ottica di un’educazione continua , ricorrente e rinnovata e di un invecchiamento attivo.

b)   Promuovere la ricerca, aprirsi al sociale e al territorio attraverso lezioni, incontri e seminari; partecipare alla vita sociale e culturale della città e del territorio isolano.

c)    Operare un confronto ed una sintesi tra le culture delle precedenti generazioni e quella attuale al fine di realizzare una “Accademia di Umanità” che evidenzi “l’Essere oltre che il Sapere”.

d)   Contribuire alla promozione culturale e sociale degli Associati mediante l’attivazione di incontri, conferenze, corsi, laboratori e la realizzazione di altre attività affini, predisponendo ed attuando iniziative su tutto il territorio anche nazionale.

e)    Promuovere, attuare e sostenere studi, ricerche ed altre iniziative culturali e sociali per realizzare un aggiornamento permanente e ricorrente degli Associati e per il confronto fra le culture generazionali diverse.

L’associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, che verranno svolte secondo criteri e limiti previsti  in coerenza al disposto dell’art. 6 del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo Settore” così come corretto ed integrato dal D.Lgs. 105 del 3 agosto 2018, nel rispetto dei criteri e dei limiti definiti con DMLPS 107/2021. L’organo sociale deputato alla determinazione delle attività e alla loro individuazione è il Consiglio Direttivo.

Art. 4 – Adesioni

b)      Le adesioni alla Sede locale avvengono senza alcuna distinzione di etnia, religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apartiticità ed aconfessionalità.

c)      Possono aderire all’associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

d)      Possono essere ammessi altri enti del terzo settore o enti senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.

e)      Chi intende associarsi dovrà presentare al Consiglio Direttivo, in quanto organo competente a deliberare l’ammissione, una domanda scritta recante le proprie complete generalità e dovrà dichiarare di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, i regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

f)       L’ammissione viene annotata nei libri degli associati. La delibera di ammissione o di rigetto deve essere comunicata all’interessato.

g)      L’eventuale deliberazione di rigetto della domanda (art. 23 CTS) deve essere  motivata e comunicata al richiedente entro 60 giorni; il richiedente può, entro 60 giorni, chiedere che sulla stessa si pronunci l’Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

h)     Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall’art. 5.

i)       Con l’iscrizione alla Sede Locale l’Associato diviene a tutti gli effetti Associato dell’Associazione nazionale.

Art. 5 – Associati – diritti e doveri

1.              Sono associati:

a)      gli Associati fondatori che hanno dato vita all’Associazione firmando l’atto costitutivo della Sede locale;

b)      tutti coloro che chiedano di aderire all’Associazione per condividerne le attività presentando la domanda di ammissione al Consiglio Direttivo come disciplinato dal successivo art. 9.

c)      Gli Associati partecipano alla vita sociale se in regola con la quota associativa annuale della Sede Locale.

d)      Hanno diritto all’elettorato attivo, decorsi tre mesi dall’iscrizione nel libro degli Associati; ogni Associato ha diritto ad un voto.

e)      Hanno diritto all’elettorato passivo decorsi tre mesi dall’iscrizione nel libro degli Associati

2.      I soci hanno il dovere di :

a)      osservare il presente Statuto e i regolamenti dell’Associazione;

b)      di osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c)      di versare la quota associativa annuale e le quote di partecipazione previste per le attività programmate per l’anno accademico e deliberate dal Consiglio Direttivo. La quota associativa annuale non può essere in nessun caso restituita.

3        Si perde la qualità di Associato per decesso o dimissioni; l’esclusione/decadenza per indegnità (es. aver arrecato gravi danni materiali e morali all’associazione), per violazione dei doveri enunciati alla lettera c) comma2. Il provvedimento che commina la sanzione è deliberato dal Consiglio Direttivo. L’associato deve essere portato a conoscenza degli addebiti contestatigli e, entro 30 giorni, può presentare le proprie difese.

4        Avverso qualunque sanzione disciplinare può anche essere presentato ricorso, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, alla Assemblea degli associati  convocata nella prima seduta utile.

Art. 6 - Organi della Sede Locale

       1.  Sono Organi della Associazione:

a) L’Assemblea generale degli Associati;

b) Il Consiglio Direttivo;

 

       2.  Sono cariche dell’Associazione:

a)  Il Presidente ed il Vice Presidente;

b) Il Segretario;

c) Il Tesoriere;

d) Il Direttore dei corsi.

3. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

4. La composizione ed il funzionamento degli organi avvengono nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza di tutti gli Associati e di elettività delle cariche sociali.

Art. 7 – Volontari e attività di volontariato

a.    Il volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

b.    La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

c.    Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione, ai sensi dell’art. 17 c. 4 del D.Lgs. 117/2017. Sono vietati i rimborsi di spesa di tipo forfettario.

d.    I volontari possono anche essere associati.

e.     I volontari sono assicurati ai sensi dell’art. 18 del Dlgs 117/2017.

Art. 8 - Composizione e competenze dell’Assemblea

  1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli Associati.
  2. L’Assemblea elegge, con votazione segreta, scegliendo fra gli Associati il Presidente e

            i componenti del Consiglio Direttivo.

  1. L’Assemblea è convocata dal Presidente di norma almeno una volta all’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del relativo bilancio.
  2. Si riunisce, inoltre, quando lo ritiene necessario il Presidente, il Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei componenti l’Assemblea; in quest’ultimo caso il Presidente deve convocare l’Assemblea entro quindici giorni dalla richiesta.
  3. L’avviso di convocazione dell’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere inviato con comunicazione indicante la data, l’ora, il luogo della riunione e l’ordine del giorno, almeno dieci giorni prima della data fissata, oppure con un avviso in bacheca esposto in segreteria e nelle sedi dei corsi.  
  4. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno il cinquanta per cento + 1 dei suoi componenti in prima convocazione e con qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione prevista almeno il giorno successivo . Sono ammesse deleghe ai sensi dell’Art. 24 c. 3 del D.Lgs. 117/2017.

Delibera a maggioranza dei votanti.

E’ ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o per via telematica, con modalità che consentano la verifica dell’identità dei votanti e per preservare il voto segreto, se previsto.

  1. Assemblea in seduta ordinaria

a)      elegge con votazione segreta il Presidente e  i componenti del Consiglio Direttivo. Tutte le cariche associative hanno durata di tre anni accademici; sono rinnovabili, previa elezione da parte dell’Assemblea generale dei soci;

b)              ogni associato può presentare la propria candidatura, purché sia iscritto da tre mesi nel libro degli Associati; la modalità di svolgimento delle elezioni viene definita nel Regolamento nel pieno rispetto del principio di pari opportunità ed uguaglianza fra tutti gli Associati;

c)              approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo;

d)             delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e)              delibera sulla esclusione degli associati in presenza di ricorso avverso alle determinazioni del Consiglio Direttivo. Nonché sui ricorsi dei soci avverso sanzioni e provvedimenti disciplinari deliberate dal Consiglio Direttivo;(comma 4 art. 5 presente statuto);

f)       approva il Regolamento della sede locale ed eventuali modifiche;

g)             approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

h)     approva la quota associativa annuale proposta dal Consiglio Direttivo, comprensiva della quota associativa Nazionale;

i)                nomina i Delegati a partecipare all’Assemblea Nazionale, secondo quanto stabilito dallo Statuto Nazionale;

j)                 delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

 

L’Assemblea in seduta straordinaria delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto, ed è validamente costituita con la presenza, in prima convocazione, di almeno i 2/3 degli aventi diritto e, in seconda convocazione, di almeno la metà degli aventi diritto.

Le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi dagli associati presenti.

Sono ammesse le deleghe così come previsto per l’Assemblea ordinaria.

 

Art. 9 – Consiglio Direttivo

  1. I componenti del Consiglio Direttivo, all’atto dell’elezione, devono essere iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi;
  2. La maggioranza è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l’art 2382 del c.c.
  3. E’ costituito da:

a)      Il Presidente;

b)      da un minimo di 4 (quattro ) ad un massimo di 6 (sei) consiglieri

  1. Al Consiglio Direttivo compete:
    1. eleggere, su proposta del Presidente, nella prima riunione il/i Vice Presidente/i, il Segretario, il Tesoriere e il Direttore dei corsi;
    2. proporre all’Assemblea la quota associativa annuale, comprensiva della quota associativa Nazionale;
    3. curare la formazione del bilancio d’esercizio e del bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli Associati;
    4. deliberare le spese e gestire l’ordinaria e la straordinaria amministrazione, nel rispetto della normativa vigente;
    5. formulare il programma dei corsi e dei laboratori;
    6. elaborare proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento della Sede, da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione;
    7. disporre, secondo la gravità di fatti contestati, l’adozione, a carico degli Associati e di coloro che prestano volontaria collaborazione con la sede locale, di provvedimenti disciplinari da far ratificare all’Assemblea;
    8. delibera sull’ammissione degli associati in conformità all’art 23 c.1 del CTS e, a norma del c. 2 del medesimo articolo, comunica l’ammissione all’associato e la annota nel libro degli associati;
  2. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, la sua sostituzione avviene attingendo, secondo l’ordine di graduatoria, alla lista dei non eletti. La nomina del sostituto deve essere ratificata nella prima Assemblea utile;
  3. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta: cinquanta per cento più uno dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente nelle votazioni palesi. Non sono ammesse deleghe.

 

Art. 10 – Il Presidente

  1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sede locale ed ha il compito di:
    1. convocare e presiedere l’Assemblea generale degli Associati e il Consiglio Direttivo, dirigendone i lavori;
    2. proporre gli argomenti da sottoporre all’Assemblea generale degli Associati e formulare l’ordine del giorno per le riunioni del Consiglio Direttivo;
    3. prendere le iniziative e adottare i provvedimenti indispensabili per il buon funzionamento della Sede locale in attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea generale degli Associati e del Consiglio Direttivo;
    4. attribuire, in accordo con il Consiglio Direttivo, incarichi specifici delegando compiti particolari ai componenti del Direttivo e agli Associati competenti in materia.

Art. 11 – Il Vice Presidente

  1. Il Vice Presidente Vicario, o il Vice Presidente, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 12 – Il Direttore dei Corsi

Il Direttore dei Corsi coordina l’attività culturale e didattica della Sede locale e presiede allo svolgimento dei corsi e laboratori decisi dal Consiglio Direttivo nonché ad ogni altra attività didattica e culturale, avvalendosi della collaborazione volontaria dei Docenti.

Art. 13 – Il Segretario

  1. Il Segretario redige i verbali dell’Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo, sottoscrivendoli assieme al Presidente. Dai verbali devono risultare le deliberazioni adottate e l’esito delle votazioni.
  2. Svolge le altre mansioni amministrative necessarie al buon funzionamento dell’Ufficio di Segreteria.

Art. 14 – Il Tesoriere

  1. Il Tesoriere tiene tutti i registri contabili e la relativa documentazione nonché l’inventario dei beni di proprietà della Sede locale.
  2. Provvede alla redazione del progetto di bilancio d’esercizio e di quello preventivo. d’intesa con il Consiglio Direttivo, e della relazione finanziaria sul rendiconto e sulla situazione patrimoniale, documenti tutti da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli Associati entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

 

Art. 15 – Bilancio d’esercizio e Divieto di distribuzione degli utili

1.      L’anno accademico e finanziario ha inizio il 1° agosto e chiude il 31 luglio dell’anno successivo;

2.      Il bilancio d’esercizio consuntivo e quello preventivo, redatti annualmente dal Tesoriere nelle forme consentite dall’art 13 del CTS, approvati dal Consiglio Direttivo, sottoscritti dal Presidente e dal Tesoriere , devono essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro 120 giorno dalla chiusura dell’esercizio;

3.      E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominati, agli associati, ai lavoratori, ai collaboratori, agli amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 16 – Patrimonio

  1. Il Patrimonio dell’Associazione è costituito:

a)      dalle quote sociali;

b)      da contributi o sovvenzioni, di Enti Pubblici e/o privati, per la realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell’associazione;

c)      dall’attività di raccolta fondi, secondo il disposto dell’Art. 7 del D.Lgs. 117/2017;

d)      da rimborsi per convenzioni;

e)      dai beni mobili e immobili acquisiti;

f)       da donazioni ed elargizioni liberali;

g)      da ogni altra entrata consentita dalla legge e accettata dall’Associazione.

2.      Il Patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

 

Art. 17 – Gratuità delle prestazioni

  1. Lo svolgimento delle cariche, delle funzioni e dei compiti previsti dal presente Statuto avviene gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate.

Art. 18 – Libri Sociali

1.      Sono previsti i seguenti libri sociali obbligatori;

a)      libro degli Associati o aderenti;

b)      libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;

c)      libro  delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

 

2.      I libri di cui alle lettere a) , b) e c) del comma 1 sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

3.      Di ogni riunione degli Organi dell’Associazione deve essere redatto il verbale, che deve essere letto e approvato all’inizio della successiva riunione;

4.      Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente, con indicazione dei documenti che si vorrebbe consultare. L’autorizzazione, su appuntamento, deve essere rilasciata entro 20 giorni dalla richiesta.

Art. 19 – Estinzione o Scioglimento dell’Associazione

  1. L’estinzione o scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria degli Associati con il voto favorevole di almeno    la maggioranza del 75% degli associati.
  2. Il Patrimonio viene devoluto all’Associazione Nazionale o ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell’Art. 9 del D.Lgs. 117 /2017.
  3. In caso di scioglimento della Sede locale, i verbali e la documentazione più importante devono essere trasmessi alla Segreteria Nazionale.

Art. 20 – Norme finali

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio alla normativa per gli “Enti del Terzo Settore, al codice Civile e alle Leggi nazionali e regionali vigenti in materia,” e allo Statuto dell’Associazione Nazionale.

 

 

 

 

 

 

 

 

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